Tra le disposizioni più attese del recente Decreto Rilancio vi è, senza dubbio, quella contenuta nell’articolo 25, recante degli ambiti contributi a fondo perduto per le aziende. Cerchiamo di comprendere a quanto ammonta tale aiuto, chi può farne richiesta e in che modo.
Chi può ottenerlo
Nel dispositivo si legge, in particolare, che al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei:
- soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
- titolari di partita IVA, di cui al TUIR.
Vi sono tuttavia delle eccezioni. Il secondo comma dell’art. 25 del Decreto Rilancio sostiene infatti che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi , ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e infine ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
Ma cosa vuol dire? In sintesi, non potranno avere accesso al contributo coloro, oltre ai soggetti non più attivi, e agli enti pubblici, anche coloro che:
- sono intermediari finanziari ex art. 162-bis TUIR;
- hanno percepito le indennità a fondo perduto di cui al precedente Decreto Cura Italia;
- sono lavoratori dipendenti / professionisti iscritti a enti di previdenza privata obbligatoria.
Ne deriva che, in sintesi, questo intervento lascia fuori principalmente i liberi professionisti che sono iscritti alle casse, e che – salvo successivi interventi – non potranno ottenere un contributo a fondo perduto nelle misure che vedremo di cui sotto. Inoltre, ci ricorda il terzo comma, il contributo spetta in maniera esclusiva ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, e ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del lo stesso testo, a con compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
Quali sono i requisiti di fatturato
Chiariti i requisiti soggettivi di cui sopra, è bene rammentare che esistono altri requisiti, di natura oggettiva, che determinano l’accesso o meno al contributo a fondo perduto di cui parliamo oggi.
Il primo è legato al fatto che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 devono essere inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. In altri termini, da un anno all’altro deve esserci stata una perdita di ricavo pari ad almeno il 33%. Ma come determinare questa flessione? In che modo è possibile attestare una contrazione del proprio giro d’affari?
È lo stesso comma 4 del decreto ad affermarlo, sancendo che al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. In altri termini, non “vale” ritardare le fatturazioni e la contabilizzazione dei corrispettivi, poiché a prevalere sarà il momento dell’effettuazione della prestazione.
Si tenga anche conto che il contributo a fondo perduto spetta anche nel caso in cui i soggetti beneficiari abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (e che dunque non hanno possibilità di poter dimostrare una coerente flessione del fatturato su base annuo) e a quei soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Come si determina il contributo a fondo perduto
Ora che è noto quali sono i requisiti per poter ottenere il contributo a fondo perduto, facciamo un piccolo passo in avanti e cerchiamo di comprendere a quanto ammonti tale bonus. Secondo il comma 5 dell’art. 25 del Decreto Rilancio, l’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ecco in che modo:
- 20% per quei soggetti i cui ricavi o i cui compensi, come sopra già individuati, non sono superiori a 400.000 euro nel 2019;
- 15% per quei soggetti i cui ricavi o i cui compensi, come sopra già individuati, sono superiori a 400.000 euro ma non superano quota 1.000.000 euro nel 2019;
- 10% per quei soggetti i cui ricavi o i cui compensi, come sopra già individuati, superano 1.000.000 euro ma non superano i 5.000.000 euro nel 2019.
In ogni caso, sono stabiliti importi minimi nella misura di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (ovvero, le persone giuridiche).
Si tenga anche conto che il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Rilancio non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In altri termini, il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio non è tassato.
Come richiedere il contributo a fondo perduto
Ma come si ottiene il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio?
Secondo il comma 8 dell’art. 25, per poter ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una domanda in via telematica all’Agenzia delle Entrate, affermando di trovarsi in una delle condizioni previste dal decreto e, dunque, indicando la presenza dei requisiti che sopra abbiamo rapidamente passato in rassegna.
Per poter agevolare i soggetti potenzialmente beneficiari e rendere dunque ancora più semplice l’accesso a questa forma di contributo, il Decreto precisa che la domanda all’Agenzia delle Entrate può ben essere presentata sia dal soggetto interessato, sia da un intermediario autorizzato a ciò, e che sia delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. In altri termini, la domanda potrà essere presentata alternativamente dallo stesso soggetto interessato, oppure dal proprio commercialista.
Per quanto attiene i tempi di presentazione della domanda, il Decreto Rilancio ha previsto che l’istanza debba essere presentata entro e non oltre 60 giorni dalla data di avvio della piattaforma telematica che verrà definita da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Come viene erogato il contributo a fondo perduto Il contributo a fondo perduto sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate attraverso un accredito diretto sul

Giacomo Carli, laureato in Economia e Gestione delle Imprese, è un rinomato autore nel campo della finanza personale, noto per la sua capacità di semplificare argomenti complessi e renderli accessibili a tutti. Attraverso il suo lavoro, si è guadagnato una reputazione per la sua competenza, integrità e dedizione a educare il pubblico su come gestire efficacemente le proprie finanze.
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