Dal 1° Maggio 2015 le precedenti indennità di disoccupazione sono state sostituite dalla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), prevista dall’articolo 1 del D.L. 4 marzo 2015 n. 22. E’ una indennità rivolta a coloro che perdono il lavoro per effetto involontario e consiste in un contributo economico mensile di disoccupazione.
La NASpI è rivolta a tutti quei lavoratori subordinati in condizione di disoccupazione per motivi indipendenti dalla propria volontà, cioè licenziati o lavoratori a termine che abbiano operato per almeno sei mesi. Le classi comprendenti gli aventi diritto sono:
- Apprendisti;
- Artisti con contratto di lavoro subalternato;
- Dipendenti delle P.A. a tempo definito;
- Soci di cooperative con contratto da subalterno.
- La circolare del Job’s Act 174 del 23 Novembre 2017 prevede l’estensione della NASpI anche ai titolari di partita IVA che svolgano una seconda attività da dipendenti. Inoltre una circolare della Corte Europea ha riconosciuto anche ai liberi professionisti il diritto alla NASpI senza discriminazioni(es. lavoratori autonomi costretti a chiudere la Partita IVA per improduttività).
- Precari docenti scolastici e personale ATA.
Oltre alla disoccupazione per cause involontarie, devono sussistere le seguenti condizioni: almeno 13 settimane di contributi versati nei precedenti 4 anni; almeno 30 giorni di lavoro effettivo nell’ultimo anno. Alla condizione di disoccupazione possono associarsi delle eccezioni che danno comunque diritto alla NASpI, precisamente:
- Maternità;
- Licenziamento giusta causa;
- Risoluzione consensuale di una conciliazione;
- Licenziamento con proposta di pacificazione ;
- Licenziamento conseguente il rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso altra sede se superiore a 50 Km dall’abitazione o raggiungibile in 1 ora e 20 minuti tramite mezzi pubblici.
Altra condizione è la presentazione del DID (Disponibilità Immediata ad altro lavoro). Non ne hanno diritto invece:
- Dipendenti delle P.A. a tempo pieno;
- Operai agricoli;
- Extracomunitari con permesso di soggiorno in qualità di lavoratori periodici;
- Chi ha raggiunto i requisiti di pensionamento per vecchiaia o anticipato;
- Invalidi percettori di assegno ordinario. In alternativa possono optare per la NASpI rinunciando all’assegno di invalidità.
Come funziona
La durata massima è di 24 mesi ma varia in seguito ai contributi versati nei 4 anni precedenti il licenziamento involontario. La spettanza è di un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorative dei 4 anni precedenti. Per ottenerla bisogna presentare all’INPS la domanda tramite la compilazione dell’apposito modulo naspi com, entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Nel frattempo i dati del lavoratore vengono trasmessi all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), questi viene convocato da un ufficio per l’impiego per un colloquio atto ad una riprofilazione del soggetto, il quale dovrà sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato.
La spettanza è grosso modo pari al 75% della media mensile imponibile soggetto a trattenute INPS degli ultimi 4 anni, ma comunque l’assegno mensile non può essere inferiore a 1.208.15 €, nè superiore a 1.314.30 €. Per stabilire l’esatto importo bisogna calcolare l’ammontare delle settimane lavorative degli ultimi 4 anni x 4,33. Ad esempio per un DASpI relativo a 36 mesi, corrispoindenti a 156 settimane e una contributo previdenziale di 35.400 €, si dovrà calcolare 35.400/156 = 226.9 che moltiplicato per il coefficiente 4,33 = 982,40 € che sarà l’importo mensile erogabile. In caso di ricostruzione del periodo retributivo in mensilità non ricorrenti, il calcolo è un pò complicato ma il risultato non molto diverso.
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