Confermando il comune obiettivo di una ripresa della crescita
economica fondata sull’aumento della produttività e dell’occupazione,
cui il settore pubblico contribuisce soprattutto con la qualità e quantità
dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, con la presente intesa le
parti danno piena applicazione in tutte le aree e i cornparti contrattuali
del pubblico impiego alllAccordo quadro sulla riforma degli assetti
contrattuali sottoscritto il 22 gennaio 2009.
Le parti convengonp sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni
sindacali che persegua condizioni di produttività ed efficienza del
pubblico impiego tali da consentire il rafforzamento del sistema
produttivo, lo sviluppo dei fattori di occupabilità e il miglioramento delle
retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli,
esprimono l’essenziale esigenza di realizzare un accordo sulle regole e
le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione
collettiva.
Le parti ritengono che la contrattazione collettiva rappresenti un valore
per la gestione delle risorse umane nel pubblico impiego e che le
relazioni sindacali debbano essere tali da determinare nei luoghi di
lavoro le condizioni confacenti agli obiettivi generali del116conomia,
m perseguendo l’incremento dei redditi dei cittadini, delle imprese e degli
m
3 stessi dipecderiti pubblici attraversa ia spinta alla competitività,
5 all’innovazione, alla f!essibiii’ra produttiva.
o Il presente accordo definisce un sistema di relazioni sindacali e un
O assetto della contrattazione collettiva che, con carattere sperimentale e
?
O per la durata di 4 anni, sostituisce le regole pattizie già definite e da
m esso difformi. Come concordato nel Protocollo del 30 ottobre 2008, il
nuovo assetto contrattuale avrà decorrenza dal 201 0.
Per la verifica del corretto fi-inzionamento delle regole qui definite, le
parti costituiscono un Comitato paritetico – di cui fanno parte
rappresentanti dei Corriitati di settore e membri designati dalle
Moo. 251
Confederazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa
vigente – quale specifica sede di monitoraggio e analisi degli effetti
della contrattazione.
1. Livelli contrattuali
In coerenza con gli obiettivi indicati in premessa, si conferma un
assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il contratto collettivo
nazionale di lavoro e la contrattazione di secondo livello, di
amministrazione o alternativamente territoriale, nell’ambito di specifici
compatti o aree.
2. 11 contratto collettivo nazionale di lavoro:
a) ha una durata triennale, tanto per la parte economica che normativa;
b) garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni
per tutti i lavoratori del compartolarea, ovunque impiegati nel
territorio nazionale.
2.1. La definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi
salariali è effettuata dai Ministeri competenti, previa concertazione con
le Confederazioni sindacali rappresentative nel pubblico impiego, nel
rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla
legge finanziaria, assumendo la previsione dell’indice IPCA, al netto dei
prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per
I1individuazione dell’indice previsionale da applicarsi ad una base di
n calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale. Nella predetta sede
o saranno altresì verificate le eventuali risorse da destinare alla 0,
3 contrattazione integrativa.
0
U z a) Il profilo previsionale dell’indice così definito verrà mantenuto
“l
O invariato per il triennio di programmazione;
L1
a
C b) l’elaborazione della previsione sarà affidata congiuntamente dalle
m parti ad un soggetto terzo di riconosciuta autorevolezza ed
affidabilità, sulla base di una specifica lettera di incarico;
C) lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti
tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata,
considerando i due indici sempre al netto della dinamica dei prezzi
dei berli energetici irriportati;
d) la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registrati
sarà effettuata previo confronto con le parti sociali e sarà effettuata
alla scadenza del triennio contrattuale, tenendo conto dei reali
andamenti delle retribuzioni di fatto dell’intero settore. Il recupero
dell’eventuale scostamento avverrà entro il primo anno del
successivo triennio contrattuale.
2.2. Nel quadro della riforma e in applicazione della legge delega n.
15/2009, ai fini di migliorare l’efficienza e l’efficacia della contrattazione
e la tempestività dei rinnovi, verrà attribuito un nuovo e più incisivo
ruolo all’A.Ra.N., con un più diretto coinvolgimento dei Comitati di
Settore, e si prevederà la riforma dell’iter negoziale dei contratti allo
scopo di una loro più celere approvazione.
2.3. 11 contratto collettivo nazionale di lavoro, inoltre, regola il sistema di
relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale e di amministrazione; a
tal fine il contratto collettivo nazionale di lavoro definisce la disciplina
dei diritti di informazione, consultazione e concertazione, in accordo
con i principi della 1. 1512009, nonché modelli, regole e procedure di
funzionamento di eventuali organismi parititelici.
2.4. 11 contratto collettivo nazionale definisce le modalità e gli ambiti di
applicazione della contrattazione di secondo livello, le materie e le voci
nelle quali essa si articola, nonché la relativa tempistica, secondo il
principio dell’autonomia dei cicli negoziali.
L? 2.5. 11 contratto nazionale può definire eventuali forme di bilateralità per
O il funzionamento di servizi integrativi del welfare.
Y>
O
O
Y 3. Procedure contrattuali
Oo
P
a) Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di
O rinnovo, la presente intesa definisce i tempi e le procedure per la
presentazione delle proposte sindacali relative alla modifica delle
disposizioni economiche e normative previste dalla contrattazione
nazionale, di arriniinistrazione o territoriale, nonché i tempi di
apertura e di svolgimento dei negoziati.
PCM 198
b) In ogni caso le proposte si6dacali per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della
scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per
consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza
del contratto.
C) Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata
l’applicazione del meccanismo che, dalla .data di scadenza del
contratto precedente, riconosce una copertura economica a favore
dei lavoratori destinatari dell’accordo di rinnovo, nella misura e con
le modalità che saranno stabilite nei singoli contratti collettivi
nazionali di lavoro, entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in
sede di definizione delle risorse contrattuali.
d) Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza
del coritratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un
periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di
presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno
iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
e) In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si
può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione
dell’azione messa in atto.
f) Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo
nazionale di lavoro non sia stato ancora ririnovato, è previsto
l’interessamento del Comitato paritetico indicato in premessa per
valutare le ragiorii che non hanno consentito il raggiungimento
dell’accordo per il rinnovo del contratto e suggerire possibili soluzioni
ai problemi riscontrati.
H 4. Contrattazione decentrata 0
a
t 4.1. Le parti, rilevato che nei principali Paesi delllUnione europea si è
V) sviluppata negli ultimi venti anni una generale tendenza a favorire un
progressivo decentramento della contrattazione collettiva, ritengono
-. .
che la contrattazione di secondo livello possa costituire un valido
strumento per migliorare la produttività e l’efficienza del lavoro pubblico.
Le parti pertanto, con il presente accordo, confermano la necessità che,
nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di ,finanza pubblica, vengano
incrementate, diffuse, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte
le misure volte a incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi,
la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al
raggiungimento di obiettivi, concordati fra le parti, di produttività,
qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del continuo
rriiglioramento della performance delle pubbliche amministrazioni,
anche in termini di risparmi di gestione.
4.2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie
delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
categoria o dalla legge; e deve riguardare materie ed istituti che non
siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il
principio del “ne bis in idem”.
a) Gli accordi di secondo livello hanno durata ‘triennale.
b) Nella vigenza degli accordi di secondo livello le parti, nei tempi che
sararino ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione,
consultazione, verifica, concertazione o contrattazione previste dalle
leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli
accordi collettivi per la gestione degli effetti sociali connessi alle
trasformazioni delle amministrazioni, quali le innovazioni
tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che
influiscono sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di
occupazione anche in relazione alle disposizioni di legge in tema di
sicurezza del lavoro e sulle pari opportunità e agli interventi volti a
“,
0
favorire l’occupazione femminile.
2 4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata con contenuti
u
O economici, i premi variabili saranno calcolati con riferimento ai risultati
O conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti,
O aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficacia,
a
0
innovazione, e10 efficienza organizzativa ed eventuali altri elementi
rilevanti ai fini del rriigliorarriento della perforrriance delle
amministrazioni, anche in termini di soddisfazione degli utenti, nonché
ai risultati legati ai risparrrii di gestione dell’amministrazione.
a)Ai fini della valutazione della performance delle singole
amministrazioni pubbliche e delle loro articolazioni
PCM 198
Moo. 251
i / funzionalilstrutture dirigenziali possono essere necessari la
qualificazione e il potenziamento dell’azione autonoma dei Nuclei di
valutazione e dei Secin interni alle stesse, in accordo con quanto
previsto dalla legge delega n. 1512009.
b) Per assicurare una più coerente responsabilizzazione della dirigenza
sulla performance di ogni amministrazione e di ogni sua
articolazione funzionalelstruttura dirigenziale, si prevede, in
applicazione dell’art. 4 della I. n. 1512009, I’is1:ituzione di un
organismo centrale che opera con il compito di indirizzare,
coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni
di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle
lettere a) e b) del punto 2 del citato art. 4, di assicurare la
comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale;
l’esito di tale valutazione sarà reso pubblico e dovrà essere di facile
comprensione da parte di cittadini e imprese;
C) La valutazione di performance delle singole amministrazioni
costituirà un elemento di riferimento per il confronto tra le parti; i
CCNL, sulla base della valutazione di performance, fisserarino per
ciascuna amministrazione le risorse utilizzabili per i contratti di
secondo livello; questi, a loro volta, determineranno gli effetti
econoniici sui singoli lavoratori, in accordo con quanto disposto dalla
I. n. 1512009.
d) Le modalità di determinazione dei premi di risultato devono
assicurare piena trasparenza dell’informazione sui parametri assunti,
il rispetto dei tempi delle verifiche e la qualità dei processi di
W, informazione e consultazione, anche ai fini del miglioramento
O organizzativo.
5 e) I premi devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione
O
W degli eventuali trattamenti contributivi e fiscali favorevoli che saranno “,
O
O previsti dalla normativa di legge gradualmente e compatibilmente
O
O con gli obiettivi di finanza pubblica.
m f) Gli importi e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle
erogazioni connesse ai premi varia bili saranno definiti
contrattualmente dalle parti a livello di amministrazione, in coerenza
con gli elementi di conoscenza di cui al conima precedente
assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei
tempi delle verifiche e unlapprofondita qualità dei processi di
informazione e consultazione.
4.4. Per favorire la diffusione e l’efficacia della contrattazione di
amministrazione con contenuti economici nelle pubbliche
amministrazioni di minori dimensioni, con le eventuali incentivazioni
previste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti collettivi
nazionali di lavoro possono individuare le soluzioni più idonee, nonché
concordare linee guida utili a definire modelli di premi variabili con le
caratteristiche di cui al precedente punto 4.3., che potranno essere
adottate e10 riadattate in funzione delle concrete esigenze delle
amministrazioni interessate.
Per valorizzare le esperienze realizzate e i risultati conseguiti, anche
attraverso la contrattazione di comparto, in termini di miglioramento
degli indicatori di performance delle amrriinistrazioni, possono essere
costituite in sede nazionale apposite commissioni paritetiche con il
compito di monitorare e analizzare la contrattazione di secondo livello. I
risultati così raccolti saranno trasmessi in forma aggregata al Comitato
paritetico per ogni conseguente decisione circa il funzionamento del
presente accordo e allo scopo di ampliare, modificare o innovare gli
strumenti di applicazione della contrattazione di secondo livello.
5. Disposizioni transitorie
5.1. 11 presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed
avrà vigore fino al 31.12.201 3.
O
5
D a) Ai fini della presentazione delle richieste di rinnovo, i tempi stabiliti al
O ::
punto 3 dovranno essere rispettati per i contratti in scadenza dal 1”
gennaio 201 0.
O
O
O b) Sei mesi prima della scadenza le parti, anche sulla base dei rapporti
B
e di verifica eventualmente elaborati annualmente dal Comitato
paritetico, procederanno ad una valutazione complessiva del
funzionamento del sistema di relazioni sindacali e della
contrattazione collettiva ai vari livelli nel periodo di sperimentazione,
— – al fine di concordare le regole da valere per il successivo periodo
apportando al presente accordo, ove necessario, correttivi,
modifiche o integrazioni.
C) Per i contratti scadenti in periodi precedenti devono essere rispettati
i tempi previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, con le modalità in
atto.
6. Disposizioni finali
Per un regolato sistema di relazioni sindacali le parti si impegnano a
rispettare e a far rispettare – nell’esercizio delle potestà e delle funzioni
proprie di ciascuno dei soggetti firmatari – tutte le regole che
liberamente sono definite in materia di contrattazione collettiva.
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