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Termine Rapporto Lavoro

Anticipo TFR: Cos’è, Requisiti e Importi, Calcolo e Come Richiederlo

Ottobre 4, 2018 Lascia un commento

La conclusione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un datore, comporta per il lavoratore il pagamento del TFR, ovvero il trattamento di fine rapporto, conosciuto anche con il nome di liquidazione oppure buonuscita. Essa corrisponde ad una somma di danaro accantonata nel tempo, consegnata al lavoratore normalmente nel momento della conclusione del rapporto lavorativo. Questa somma può essere richiesta in parte anche prima, solamente in presenza di precisi motivi. Dal 2015, in via sperimentale, si può ottenere nella busta paga la parte di TFR maturata durante il periodo mensile.

Trattamento di Fine Rapporto

Come anticipato, al momento della cessazione del rapporto lavorativo, spetta al lavoratore una somma di danaro come stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile, comma 1. Tecnicamente il TFR è una quota di retribuzione maturata nel tempo e corrisposta solitamente dal datore di lavoro nel momento della conclusione del contratto lavorativo. Questa somma corrisponde ad un valore ottenuto dividendo la retribuzione lorda dovuta per un anno di lavoro per il quoziente fisso di 13,5, successivamene moltiplicato per gli anni di lavoro svolti.

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Indice dei Contenuti

  • Trattamento di Fine Rapporto
    • Richiedere l’anticipo sulla liquidazione
  • TFR come previdenza

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Dimissioni Online INPS: come Fare a Rassegnare le Dimissioni Online

Maggio 24, 2018 Lascia un commento

Per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, una pratica scorretta che consisteva nel consegnare una lettera di dimissioni spontanee all’atto di un’assunzione, allo scopo di garantire al datore di lavoro una sbrigativa quanto indolore interruzione del rapporto di lavoro all’occorrenza, il job’s act prima e la riforma Fornero poi (L. 18.Giugno 2012 n 92), prevedono la presentazione della lettera di dimissioni esclusivamente a mezzo telematico.

Già sostituito nel 2009 il documento cartaceo con la email certificata, dal 12 Marzo 2016 è previsto un nuovo modello per le:
– dimissioni volontarie,
– per la risoluzione consensuale,
– per la revoca delle dimissioni.

Dunque il cartaceo non è più un documento valido già dal 2009, mentre dal 2016 le dimissioni vanno comunicate esclusivamente on line sul sito governativo. Le modalità di compilazione e di invio sono riportate dettagliatamente sul decreto ministeriale del 15 Dicembre 2015, le cui linee guida vanno scrupolosamente seguite, pena la non validità dell’atto.

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