Le tipologie di mutuo sono molteplici e differenti tra loro. Volendo risaltare quella che è e rimane una definizione prettamente generale, è possibile affermare che per mutuo si intende una particolare specie di contratto all’interno del quale un soggetto, denominato mutuatario, si impegna, sottoscrivendo quest’utimo, nel restituire una determinata somma economica ad un altro soggetti, detto mutuante. La restituzione dovrò avvenire nei modi e nelle tempistiche esplicitamente precisate dal contratto in essere, un contratto che avrà anche il compito di stabilire dettagliatamente le sanzioni nell’ipotesi in cui vi siano inadempienze da parte di anche una sola della parti chiamate in causa. Nei paragrafi successivi verrà definita e descritta una particolare tipologia di mutuo, il mutuo fondiario. Una analisi, questa che ci si accingerà a fare, che non dimenticherà di risaltare e di redigere quelle che sono le differenze intercorrenti tra quest’ultimo ed un altro mutuo, il mutuo ipotecario.
Definizione e normativa collegata
Per completare ciò che la definizione descrive soltanto parzialmente, opportuno è fare menzione di altre caratteristiche che contraddistinguono un qualunque mutuo fondiario. Prima caratteristica annoverabile è data dal fatto che questo mutuo deve essere necessariamente sottoscritto con un istituto bancario, con il finanziamento in questione che deve essere rivolto a quella che diventerà la tua prima casa ad uso abitativo. La somma di denaro massima erogabile nel mutuo fondiario non può e non deve superare quello che è il valore della casa o le spese per gli interventi necessari da attuare. A tutto questo deve essere aggiunto sia ciò che deve essere speso per acquistare il terreno sia eventuali interventi ristrutturativi. Per richiedere un mutuo fondiario è quindi necessario che l’importo del finanziamento non superi l’80% del valore dell’abitazione, mentre la durata del rimborso deve essere superiore a 12 mesi ma inferiore ai 30 anni.
Nella fattispecie in cui chi ha chiesto il mutuo abbia bisogno di una quota superiore rispetto a quella che l’usuale formula dell’80% prevede (limite massimo finanziabile al netto del 20%), egli dovrà corrispondere alla banca aggiuntive garanzie, tra le quali ci possono essere fideiussioni o polizze di tipo assicurativo. Se, nel momento della richiesta di un mutuo fondiario, vi siano ulteriori regimi ipotecari che gravano sul bene in questione, quella che è la barriera dell’80% andrà a colpire il capitale economico residuo sia del finanziamento precedentemente sostenuto sia di quello ex novo. In questo caso, si è in presenza di quelli che vengono definiti finanziamenti integrativi. All’atto della richiesta di un mutuo fondiario vi è la necessità di presentare i seguenti documenti:
– carta di identità o passaporto;
– codice fiscale;
– certificato che attesti il reddito. In alternativa, è possibile presentare una busta paga o la propria dichiarazione dei redditi;
– atto di proprietà della casa;
– un documento che attesti la non sussistenza di altre ipoteche sull’immobile.
Mutuo fondiario e mutuo ipotecario: le differenze.
Nonostante, ad un occhio non propriamente attento, mutuo ipotecario e mutuo fondiario potrebbero pressoché sembrare la medesima cosa, differenze notevoli separano queste due diverse forme di finanziamento. Differenze reputate risibili soprattutto da banche che spesso e volentieri omettono di farle presenti ad un consumatore che in questo modo si troverà inevitabilmente spaesato. Un primo aspetto che li differenzia è ricercabile in tutti quei privilegi che il mutuo fondiario porta con sè. Da tassi di interesse decisamente minori alle spese notarili più accessibili fino ad arrivare alla destinazione del mutuo scelto, che per il credito fondiario può soltanto riguardare la prima casa. Come se ciò non fosse ancora sufficiente, quest’ultimo offre la possibilità di detrarre i cosiddetti interessi passivi. Se è vero che la destinazione del mutuo fondiario può essere solo e soltanto rappresentata da quella che sarà a prima casa, è altrettanto vero che, di conseguenza, un mutuo ipotecario potrà essere chiesto qualora si voglia acquistare un immobile non ad uso abitativo oppure quando si ha bisogno di una liquidità di denaro maggiore.
Titolo esecutivo
Per definirsi esecutivo, un titolo deve essere certo ed immediatamente esigibile. Un contratto di mutuo può assumere la forma d titolo esecutivo nel caso in cui preveda un accordo di trasmissione immediata della somma economia mutuata. Trasmissione, questa di cui si parla, che può avvenire anche sul conto corrente di chi ne beneficia. Nell’eventualità in cui il mutuo fondiario sia anche condizionato, esso conterrà un particolare clausola, con l’importo del mutuo che verrà erogato soltanto nella condizione in cui:
– verrà assoggettata una somma in via precauzionale;
– il soggetti mutuatario rispetteranno ulteriori obblighi.
Questo caso particolare, un mutuo fondiario condizionato, non può tuttavia essere un titolo esecutivo, in quanto non è un credito istantaneamente riscuotibile. In definitiva, è da ritenersi titolo esecutivo solo quel mutuo fondiario le cui somme sono immediatamente disponibili per il mutuatario, senza particolari ed aggiuntive condizioni.

Giacomo Carli, laureato in Economia e Gestione delle Imprese, è un rinomato autore nel campo della finanza personale, noto per la sua capacità di semplificare argomenti complessi e renderli accessibili a tutti. Attraverso il suo lavoro, si è guadagnato una reputazione per la sua competenza, integrità e dedizione a educare il pubblico su come gestire efficacemente le proprie finanze.
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